CARTE REVOLVING APERTE PRESSO RIVENDITORI
6f4a4ebb_user • 5 giugno 2025
CARTE REVOLVING APERTE PRESSO ESERCIZIO COMMERCIALE E NULLITA'

Con la sentenza n. 12838/2025, la Corte di Cassazione (Sez. I civ.) ha accertato la nullità – ex art.1418, primo comma, c.c. – dei contratti prevedenti la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di tipo revolving sottoscritti presso un fornitore di beni e servizi convenzionato
In particolare, la deroga prevista dal regolamento attuativo per i fornitori di beni e servizi si riferisce esclusivamente ai finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni propri e non si estende alla concessione di linee di credito revolving a tempo indeterminato qualificate dalla Cassazione come veri e propri strumenti di finanziamento, distinti dai meri mezzi di pagamento.
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