CONTO CORRENTE E ANATOCISMO: LA RICHIESTA SI PUO' FARE ANCHE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL CONTO
CONTO CORRENTE E ANATOCISMO_ STUDIO DIRITTO BANCARIO E CRISI D'IMPRESA MILANO - SALERNO

IL CORRENTISTA PRIMA DELLA CHIUSURA DEL CONTOCORRENTEHA IL DIRITTO DI CHIEDRE IN GIUDIZIO L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE ANATOCISTICHE E LA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DALL'ISTITUTO DI CREDITO
Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2024, n. 6707. Pres. Scotti. Est. Di Marzio.
In materia di conto corrente e ripetizione dell'indebito, si è di recente espressa la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6707 del il 13 marzo 2024, affermando che il correntista, anche prima della chiusura del conto stesso, ha il diritto di procedere all'accertamento giudiziale della nullità delle condizioni contrattuali e alla verifica dell'ammontare corretto del saldo, includendo anche la possibilità di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dall'istituto di credito.
Nella specie, oggetto della controversia era la richiesta di ripetizione dell’indebito avanzata da una società per la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto correntee per la restituzione delle somme indebitamente versate alla Banca sotto varie voci.
La Banca, a seguito dei vari gradi di giudizio, ricorreva da ultimo in Cassazione contestando quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Lecce.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile e nel ribadire l’orientamento ormai consolidato della Cassazione stessa sul punto, ha affermato quanto segue” in tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità̀ delle clausole anatocistiche e dell'entità̀ del saldo parziale ricalcolato, depurato delle apposta zioni illegittime, con ripetibilità̀ delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà̀ pretendere alla cessazione del rapporto”.
Articolo redatto dall’Avv. Alessia Cannarile
SENTENZA DA IL CASO.IT https://www.ilcaso.it/sentenze/legittimita/30915/Bancario?Il-correntista-ha-interesse-all%27accertamento-giudiziale%2C-prima-della-chiusura-del-conto%2C-della-nullit%C3%A0-delle-clausole-anatocistiche-e-dell%27entit%C3%A0-del-saldo-parziale-ricalcolato