Nella sentenza in allegato il Giudice ha accertato la difformità del Taeg in quanto non inserito nel conteggio il costo della polizza assicutativa dichiarata come facoltativa dalla finanziaria.
Nel provvedimento si evidenzia che la polizza deve essere conteggiata, con conseguaenza difformità ex art. 125 bis TUB, comma 6, nel caso in cui la stipula sia contestuale e il contratto preveda un diritto di recesso limitato e non pe rtutta la durata del contratto.
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