La decisione in esame, di ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, analizza l’ipotesi in cui precedentemente all’entrata in vigore del codice della crisi, sia stata già presentata un’istanza di fallimento. Orbene, il Tribunale, anche analizzando il contenuto del’art. 390 del CCI, ha stabilito che in caso di istanza già pendente al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina, trova applicazione la “vecchia” legge fallimentare.
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