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DIRITTO BANCARIO : CONTRATTO DI MUTUO E USURA

6f4a4ebb_user • feb 15, 2022

DIRITTO BANCARIO E CRISI D'IMPRESA MILANO_ DIRITTO BANCARIO SALERNO: CONTRATTO DI MUTUO E USURA: il mutuo è gratuito se al momento della stipula è stato pattuito un costo complessivo del credito - commissioni di estinzione anticipata comprese - eccedente la soglia usuraia.

Tribunale di Chieti, sentenza n. 58, 4 febbraio 2022, Est. Valletta


Quando si stipula un mutuo, le parti, tra le varie condizioni contrattuali, concordano anche il costo da sostenere nel caso in cui il mutuatario voglia esercitare la facoltà di estinguerlo anticipatamente. Trattasi, pertanto, di un costo collegato all’erogazione del prestito che, seppur potenziale, potrebbe effettivamente essere sostenuto dal cliente e quindi, in quanto tale, dovrà rilevare ai fini del calcolo dell’usura.


La normativa antiusura, espressamente disciplinata dall’art. 644 c.p. prevede, infatti, che per la determinazione del tasso usurario si debba tener conto delle  “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” tra le quali di certo rientrano anche le cd “commissioni di estinzione anticipata”.  E non solo, la norma sanziona anche la semplice promessa “per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”.

Pertanto, ai fini della valutazione di usurarietà del contratto, anche le commissioni di estinzione anticipata pattuite con la Banca, seppur eventuali, devono necessariamente essere comprese nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (c.d. TEG), con la conseguenza che, se al momento della stipula del mutuo è stato pattuito un costo complessivo del credito - costo di estinzione anticipata annesso - eccedente la soglia usuraia, dovrà essere dichiarata la gratuità dello stesso.

In tal senso si è espresso di recente il Tribunale di Chieti - con sentenza del 4 febbraio 2020 -  il quale, nel dirimere una controversia avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione immobiliare, ha dato ragione al mutuatario opponente ed ha conseguentemente dichiarato la gratuità del mutuo sotteso all’esecuzione “stante la sua originaria usurarietà per i riflessi dovuti alla pattuizione di facoltà di estinzione anticipata da parte del mutuatario”.

 

Sentenza in allegato

 

Milano, 10 febbraio 2021

Articolo redatto dall’Avv. Alessia Cannarile


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