Il TRIBUNALE DI MILANO, in un giudizio inerente la richiesta di rimborso di oneri non goduti di una cessione del quinto, in applicazione ai principi noti dettati dalla sentenza Lexitor ha stabilito che:
- L'intermediario finanziatore è sempre legittimato alla richiesta di restituzione;
- Il criterio da applicare è quello pià semplice e favorevole al cosumatore del pro rata temporis;
- Il rimborso spetta anche nel caso in cui la cessione sia stata estinta mediante il versamento del TFR del debitore;
Dunque in accoglimento dell'appello proposto condanna la società appellata al versamento delle somme richieste e delle spese di lite.
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