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FIDEIUSSIONI MODELLO ABI E NULLITA' PARZIALE

6f4a4ebb_user • gen 01, 2022

FIDEIUSSIONE NULLITA' PARZIALE_ MODELLO ABI_

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione redatta sul modello ABI.


La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 41994/2021, del 30 dicembre, relatore Presidente di sezione Dr. Antonio Valitutti, ha deciso una controversia inerente un contratto di fideiussione stipulato in conformità del modello ABI del 2003.  

Il debitore principale stipulava un contratto di mutuo per euro 75.000,00 garantito fino all’occorrenza di euro 166.000,00 dal fideiussore.

Con messa in ora del 24 febbraio 2010 ( l’ultima di una serie) la banca comunicava la risoluzione del contratto e la decadenza del beneficio del termine.

Solo in data 08 agosto 2011, la banca depositava ingiunzione di pagamento nei confronti del garante, dunque oltre il termine dei sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c.

Il fideiussore proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo emesso e con ulteriore giudizio chiedeva ex art. 33 legge 287/1990, alla Corte di Appello di Roma, di dichiarare la nullità delle fideiussioni stipulate poiché in contrato con la legge antitrust.

La Corte d’appello di Roma dichiarava la nullità, per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della Iegge n. 287 del 1990, delle clausole contenute negli articoli n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione, fondando la propria decisione aderendo al  provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che aveva dichiarato parzialmente nullo lo schema ABI.

L’Autorità Garante trattava, con la menzionata decisione,  in particolare le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale

a) (art. 2) la cd. «clausola di reviviscenza», secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»

b) (art. 6) la cd. «clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ.», in forza della quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»

 c)( art. 8)  la cd. «clausola di sopravvivenza», a termini della quale «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».

La Corte a Sezioni unite è stata chiamata a decidere se il contratto stipulato secondo lo schema ABI è da considerarsi: Nullo nella sua interezza, Affetto da nullità parziale o la violazione comporta esclusivamente il risarcimento del danno.

All’esito di un’articolata motivazione e dopo aver richiamato gli orientamenti che affermano la possibilità anche per il singolo consumatore/ imprenditore di procedere in caso di violazione della normativa anticoncorrenziale, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Va affermato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle daII’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della Iegge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento deII’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».

A seguito dell’accertamento della nullità parziale deriva l’imprescrittibilità dell’azione di nullità  (Cass. n. 23057/2010) e la proponibilità della domanda di ripetizione deII’indebito ex art. 2033 cod. civ., ricorrendone i relativi presupposti (Cass. 21647/2005), nonché dell’azione di risarcimento dei danni.

In conclusione, nel caso esaminato, la Suprema Corte ha accertato la correttezza della decisione del Giudice di merito e ha confermato la nullità delle clausole di cui all’art. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione.


 SENTENZA

 


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