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FRODI BANCARIE: RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

6f4a4ebb_user • giu 21, 2022

FRODI BANCARIE: RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

FRODI BANCARIE: RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 16417 del 20 maggio 2022

 

Nei casi in cui il correntista subisce una truffa informatica, la Banca è responsabile del prelievo fraudolento in tutti quei casi in cui non ha adottato i sistemi di allerta o di blocco delle operazioni espressamente previsti dalle norme che disciplinano le modalità d’uso dei rapporti di conto corrente telematico.

La Corte di Cassazione, a conferma dell’orientamento già consolidato, con sentenza n. 16417 del 20 maggio 2022, così si è espressa: “In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni finanziarie effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre all’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo”. 

Nella specie, la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità contrattuale di una Banca a seguito di una truffa informatica subita da un proprio cliente, ha ritenuto che la stessa fosse responsabile del prelievo fraudolento effettuato da soggetti terzi a discapito del correntista, in quanto non aveva adottato tutte le cautele necessarie impedire il verificarsi dell’illecito e non aveva dimostrato che il danno si era verificato per una causa esterna ad essa non imputabile.

È bene ricordare, infatti, che, nell’ambito del rapporto di conto corrente con modalità telematiche, la responsabilità della Banca va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente, che, peraltro, deve essere dimostrata dall’istituto di credito, viceversa, come nel caso in esame, non può essere attribuita alcuna responsabilità del prelievo illecito al cliente.

Incorre, infatti, in responsabilità “il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché evitare possibili effetti dannosi”.

 

 

Articolo redatto dall’avv. Alessia Cannarile



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