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LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA NELLE SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO

6f4a4ebb_user • gen 31, 2022

DIRITTO BANCARIO MILANO_ LEGGE 3 /2012_ SOVRINDEBITAMENTO_

La Legge n. 3/2012, aggiornata con la Legge n. 176/2020, all’art.6, comma 2, lett. a), definisce il sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA NELLE SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO.

 

Quando parliamo di sovraindebitamento, facciamo riferimento a quella situazione di difficoltà in cui versano coloro che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche e i debiti da pagare.

La Legge n. 3/2012, aggiornata con la Legge n. 176/2020, all’art.6, comma 2, lett. a), definisce il sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“.

Difatti, è proprio con la Legge n. 3/2012 che il sistema giuridico italiano ha cercato di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, attribuendo a tutte quelle realtà imprenditoriali non assoggettabili alle normali procedure concorsuali, perché sotto soglia, la possibilità di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito, che si presenta come un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per ridurre l’esposizione debitoria e per ripristinare l’equilibrio della propria esposizione finanziaria.

Figura cardine nella presentazione dell’accordo, è quella dell’Organismo di Composizione della Crisi, che assiste e coadiuva l’imprenditore al fine di porre rimedio alla crisi d’impresa.

L’accordo, una volta accettato dai creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, è soggetto all’omologazione del Tribunale, diventando obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta.

La flessibilità e versatilità di questo strumento, consentono all’imprenditore di continuare a dirigere la propria azienda, garantendogli, allo stesso tempo, la possibilità di realizzarne il risanamento grazie ad alcune tutele poste sul patrimonio, quali il blocco delle azioni cautelari ed esecutive.

Il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019, rivisto alla luce del correttivo di cui al D.Lgs. n. 147/2020, recante il Codice delle Crisi di impresa e dell’insolvenza.

Il Decreto, ha così promosso una revisione organica e sistematica della disciplina concorsuale, accorpando ogni tipo di situazione di crisi e di insolvenza, in modo da dare unitarietà ad una materia soggetta a molteplici interventi legislativi.

Il Codice, all’art. 74 e ss., prevede una nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, il c.d. concordato minore; una procedura che, escludendo il consumatore, si applica solamente ai piccoli imprenditori, ai professionisti, agli imprenditori agricoli e alle start up innovative, in modo da favorirne la continuità imprenditoriale.

Il concordato si presenta sotto una doppia veste: di continuità, nella misura in cui è il debitore stesso a proporlo ma in modo continuativo alla sua attività, e di liquidazione, nella misura in cui il debitore cessa la sua attività per liquidare i creditori.

Limitatamente a questo secondo caso, la proposta di concordato può essere avanzata solo con l’apporto di risorse esterne tali da aumentare in maniera considerevole il soddisfacimento dei creditori.

Anche in questa procedura, un ruolo ancora più incisivo viene assunto dall’Organismo di Composizione della Crisi.

Il D.L. n. 118/2021, ha però posticipato al 16.05.2022 l’entrata in vigore di buona parte del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, riservando al solo titolo II della parte prima, una data ancora successiva quale quella del 31.12.2023.

Altresì, lo stesso D.L. n. 118/2021, convertito in Legge il 21 ottobre 2021, n. 147, ha previsto nuove misure tese ad affrontare situazioni di difficoltà o crisi aziendali.

Tra queste, rileva certamente il nuovo strumento della composizione negoziata per le soluzioni della crisi d’impresa.

Questo strumento, che si pone come un mezzo aggiuntivo e alternativo rispetto all’accordo di ristrutturazione previsto dalla Legge n. 3/2012, si contraddistingue per un’elevata celerità, in quanto consente all’imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale ed economico, di perseguire il risanamento dell’impresa con il supporto di un esperto super partes, che rende agevoli le trattative con i creditori o con i soggetti interessati quando la ripresa aziendale risulta ragionevolmente perseguibile. L’intervento dell’esperto incaricato, se non in determinati casi, non presuppone l’intervento del Tribunale, garantendo, in tale modo, la tranquillità dell’imprenditore nel non vedersi sottoposto ad un giudizio fallimentare.

Pertanto, lo strumento della composizione negoziata, si pone come un aiuto nei confronti dell’imprenditore, il quale, prendendo immediata consapevolezza delle proprie situazioni di difficoltà, ha la possibilità di contrastare tempestivamente e professionalmente, grazie anche all’intervento di terzi soggetti, le crisi aziendali.

 

Articolo redatto dalla Dott.ssa Alessia Cresciullo.

 


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