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LE SPESE DI ASSICURAZIONE E LA NATURA USURAIA DEI CONTRATTI DI MUTUO.

6f4a4ebb_user • nov 27, 2021

AVVOATI DIRITTTO BANCARIO MILANO - DIRITTO BANCARIO - DICESSIONE DEL QUINTO E USURA - SPESE DI ASSICURAZIONE COLLEGATE- In caso di cessione del quinto il costo assicurativo deve essere conteggiato nel tasso per valutare l'usura

Lo studio legale si occupa a Milano e Salerno di diritto bancario anche a tutela del consumatore.

Nel caso specifico si  analizza un contratto di cessione del quinto e della sua natura usuraia in virtù del conteggio della polizza assicurativa collegata.




LE SPESE DI ASSICURAZIONE E LA NATURA USURAIA DEI CONTRATTI DI MUTUO.

 

Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVII Civile, Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. - 20 ottobre 2021.

 


 

 

Quando parliamo di contratti usurari, è implicito il richiamo al rapporto di proporzione che si instaura tra le parti contrattuali, che fa scaturire, in capo alle stesse, una serie di diritti ed obblighi.

Nella fattispecie dei contratti di mutuo, il mutuatario si obbliga, nei confronti dell’istituto finanziario che gli ha concesso il finanziamento, a rendere, nei tempi e modi indicati nel contratto, il capitale avuto in prestito comprensivo degli interessi passivi.

Si dice usurario, l’interesse il cui tasso di riferimento eccede il limite ammesso dalla legge, ovverosia quello stabilito con cadenza trimestrale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte “ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità a quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo all’uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito […] e la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”(Cass. n. 8806/2017 e successive conformi).

Pertanto, la polizza assicurativa, che si pone come garanzia per l’eventuale rischio di inadempienza del cliente, deve essere ricompresa nel calcolo del T.E.G. per la determinazione degli interessi dovuti a patto che, nel contratto stipulato, emerga chiaramente la volontà di vincolare il prestito alla sottoscrizione della stessa. 



http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26156.pdf 


SENTENZA



 



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