Nell'Ordinanza allegata la Corte di Cassazione, con decisione del 06.09.23, ha affrontato per la prima volta la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata di una cessione del quinto.
Si analizza un contratto stipulato ante 2010 e dunque regolato dall'art. 125 TUB ( Vecchia Formulazione).
Sul punto la Corte stabilisce che la Sentenza LEXITOR si applica come principio anche ai contratti pregressi in quanto la disposizione ex art. 125 sexies è una spcificazione della precedente norma ma ha la medesima finalità.
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