VALUTAZIONE MERITO CREDITIZIO E RESPONSABILITA'
DIRITTO BANCARIO: VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E RELATIVE CONSEGUENZE_ VIOLAZIONE ART. 124 T.U.B.

Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito il seguente principio:
Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che, qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con
la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione.
La Corte dunque ritiene che la violazione degli art. 8 e 23 della direttiva sul codice del consumo sussiste anche quando il contratto è stato adempiuto correttamente.
Nel sistema Giuridico nazionale la disposizione di riferimento è l'art. 124 Tub che impone una valutazione del merito creditizio, ma non è prevista una specifica sanzione in caso di inosservanza. Detta sanzione deve essere individuta dall'interprete in relazione all'art. 1218 c.c., per aver concesso un credito senza valutazione prudenziale e che ha portato il consumatore ad un eccessivo indebitamento ex 1175, 1374 e 1375 c.c. per una violazione del diritto di buona fede.
In allegato la SENTENZA