CRISI D’IMPRESA: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA E MISURE PROTETTIVE
CRISI D'IMPRESA MILANO_ MISURE PROTETTIVE E COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI_ DIRITTO FALLIMENTARE MILANO

CRISI D’IMPRESA: RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA E MISURE PROTETTIVE
Nel caso analizzato dal Tribunale di Bergamo l’imprenditore istante chiedeva la revoca e la cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta anteriormente alla richiesta di misure protettive e l’impossibilità per tutti i creditori di avanzare richieste di esecuzione individuale e cautelari.
Invocava l’analogia tra le disposizioni dell’art. 6 del DL 118/21 e l’art. 168 della legge fallimentare a tutela del patrimonio.
Il Giudice ha deciso che detta disposizione non sia applicabile analogicamente all’art. 6 richiamato e che l’ipoteca iscritta anteriormente all’istanza non sia suscettibile di modifica.
Ha stabilito, inoltre, che l’istanza di misure protettive non è da ritenersi applicabile a tutti i creditori, ma solo a quelli individuati specificamente dall’imprenditore, che comunque potranno richiedere la revoca della tutela concessa.