Il Tribunale di Milano, con il provvedimento in esame, analizza l’ipotesi in cui durante una procedura esecutiva presso terzi venga avanzata un’istanza di composizione negoziata della crisi con contestuale richiesta di misura protettiva ex art. 6 del d.l. 118/2021, come convertito in l. 147/2021.
In detta ipotesi, e all’esito della concessione della misura protettiva, il Tribunale ha stabilito che la procedura debba soltanto essere sospesa per la durata di 120 giorni e non dichiarata inefficace nei confronti del creditore procedente.
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