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PRESTITO PERSONALE ED USURA: IL COSTO ASSICURATIVO DEVE ESSERE INCLUSO NEL CALCOLO DEL TAEG.

6f4a4ebb_user • apr 28, 2022

DIRITTO BANCARIO E USURA_ DIRITTO BANCARIO MILANO_ INCLUSIONE POLIZZA NEL TASSO DI INTERESSE 

PRESTITO PERSONALE ED USURA: IL COSTO ASSICURATIVO DEVE ESSERE INCLUSO NEL CALCOLO DEL TAEG.

Tribunale di Cosenza - Seconda sezione civile - Sentenza n. 148 del 23 gennaio 2021 - Giudice Dott. Pietro Sommella

 

Anche il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 148 del 23 gennaio 2021, si è espresso favorevolmente in merito all’inclusione del costo assicurativo nel calcolo del TAEG ed ha condannato una Banca a restituire al consumatore la complessiva somma pari ad € 19.117,12 poiché il tasso applicato al contratto è risultato superiore al tasso soglia usura consentito dalla legge.

Il calcolo del tasso soglia, infatti, deve essere effettuato considerando tutte le voci di costo collegate alla erogazione del credito, quindi: le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse. In tale prospettiva deve essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l’erogazione del credito stesso.

A tale conclusione è giunto anche il Tribunale di Cosenza proprio con la pronuncia sopra citata. Così si legge “dal contesto fattuale, normativo e giurisprudenziale sopra enucleato, appare evidente come le spese assicurative indicate nel contratto in rilievo possano e debbano essere ritenute connesse alla erogazione del credito e tanto a prescindere dalla considerazione che le stesse possano essere considerate facoltative ed aggiuntive rispetto ad assicurazioni standard o che siano finalizzate a coprire rischi finanziari piuttosto che connessi alla vita del mutuatario. La facoltatività̀ di una spesa, infatti, non può certo influire sulla valutazione di usurarietà di una pattuizione, la cui nullità̀ discende da norme inderogabili (artt. 644 c.p. e 1815 c.c.)Th”.

Il Giudice infatti, conformandosi a quanto già statuito e chiarito dalla Suprema Corte in numerose pronunce, ha quindi ritenuto determinante il collegamento negoziale delle voci di spesa, siano esse assicurative, commissioni di istruttoria o spese da incasso, con l’erogazione del credito, dichiarando così la nullità̀ ex art. 1815 II comma c.c. della clausola relativa impositiva degli interessi ed affermando la gratuità del prestito in questione.

Articolo redatto il 15 aprile 2022 dall’avv. Alessia Cannarile

Sentenza in allegato.

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