PISHING FRODE INFORMATICA E OBBLIGO DI RISARCIMENTO
FRODE INFORMATICA E OBBLIGO DI RISARCIMENTO_ DIRITTO BANCARIO_ STUDIO LEGALE DIRITTO BANCARIO SALERNO E MILANO

FRODE INFORMATICA
E OBBLIGO DI RISARCIMENTO
CORTE DI CASSAZIONE SEZ.CIVILE SENTENZA 3780/2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3789/2024 ha chiarito che il cliente che ha subito una frode informativa tramite pishing deve essere risarcito dalla banca che non ha adottato tutte le misure necessarie ad evitare il danno.
Nel caso preso in esame dalla Corte, il correntista aveva subito un danno patrimoniale, per euro 2.900,00, a seguito di un’ operazione posta in essere da ignoti sulla carta postepay Evolution. In particolare il correntista riceveva una mail, apparentemente proveniente da Poste italiane, con cui veniva invitato ad accedere al proprio conto corrente inserendo le credenziali ed effettuando il cambio password. Dopo aver effettuato l’ operazione riscontrava un addebito per euro 2.900,00.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha affermato che in capo alla banca , nei servizi posti in essere a favore del cliente, è richiesta la diligenza tecnica valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento e che il parametro di riferimento è quello dell’ “accorto banchiere”. Ciò significa che la responsabilità contrattuale della banca può essere esclusa solo laddove sia configurabile una colpa grave dell’ utente e che la banca è inoltre tenuta a provare di aver posto in essere tutte le misura atte a garantire la sicurezza del servizio. Invece, il cliente deve solo provare la sussistenza del contratto e il termine di scadenza.
Nel caso in esame era dunque Piste Italiane, a dover provare di aver adottato tutte le misure necessarie a garantire il cliente dal pericolo di frode nell’ uso degli strumenti elettronici (ad esempio attraverso l’ inoltro di messaggi di alert per ogni operazione), in mancanza di tale prova è tenuta a risarcire il cliente.
Articolo redatto dall’ Avv. Giorgia Fieramosca