CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO E ONERE PROBATORIO
STUDIO LEGALE DIRITTO BANCARIO E CRISI D'IMPRESA MILANO E SALERNO:
CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO E ONERE PROBATORIO

CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO E ONERE PROBATORIO.
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 6 FEBBRAIO 2024, N. 3405 – PRES. SESTINI, REL. TASSONE.
La cessione dei crediti in blocco è una forma di cessione dei crediti disciplinata dall’art. 58 T.U.B. che prevede la possibilità, per diversi soggetti, di effettuare una cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, previa autorizzazione della Banca d’Italia, necessaria in alcuni casi di particolare rilevanza del credito.
Si definiscono crediti in blocco, qui crediti che sono accomunati da un elemento distintivo, quale la forma tecnica, la controparte, l’area territoriale o il settore economico di destinazione.
La sezione III della Cassazione Civile, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, con la recente Sentenza n. 3405/2024, ha nuovamente ribadito che ”la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
La Cassazione ha quindi ribadito che la produzione dell’avviso ex art. 58 T.U.B pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non è sufficiente a provare la cessione dei crediti bancari in blocco in quanto, l’unico effetto di tale pubblicazione, è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto; difatti “l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, è necessario che contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. 20/07/2023 n. 21821).”
Con la Sentenza in esame, la Corte, a fronte della mancanza di idonea prova dell’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione, ha quindi ritenuto di dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società controricorrente.
Articolo redatto dalla Dr.ssa Alessia Cresciullo