PLURALITÀ DI CESSIONI E RESPONSABILITà DELLA CESSIONARIA

6f4a4ebb_user • 16 marzo 2024

DIRITTO BANCARIO MILANO_ DIRITTO CRISI D'IMPREA MILANO PLURALITA' DI CESSIONI E ONERE PROBATORIO

PLURALITÀ DI CESSIONI  E RESPONSABILITà DELLA CESSIONARIA

Tribunale di Caltanissetta - Est. Gambino - Sentenza pubblicata il 13/02/2024

 

 

Il Tribunale di Caltanissetta,in una recente sentenza del 13 febbraio 2024, ha esaminato un caso di una opposizione a decreto ingiuntivo mediante il quale una banca intimava il pagamento di una cospicua somma di denaro.

La principale contestazione di parte opponente riguardava l'assenza di prova della titolarità del credito e la mancanza di crediti certi, liquidi ed esigibili, oltre alla nullità della clausola degli interessi per mancata indicazione dell'ISC, del TAN e del TAEG.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione, ponendo l'accento sulla necessità per il cessionario di dimostrare la propria titolarità del credito. È necessario, infatti, che la banca cessionaria,oltre alla mera pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, fornisca prova documentale dell'inclusione del credito specifico nell'operazione di cessione in blocco.

Nel caso in esame, il Tribunale ha sottolineato l'insufficienza della documentazione prodotta per i crediti derivanti dalle cessioni successive alla prima, evidenziando che solo per uno dei crediti iniziali era stata fornita una documentazione completa. Per gli altri, invece, mancava del tutto.

Così si legge “a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre l’estratto della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l’avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in modo circostanziato che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, ciò in quanto una cosa è l’avviso di cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (…)”.

Per tali ragioni, il Tribunale, nel dimostrare ancora una volta l'importanza della prova documentale nel trasferimento dei crediti e nella legittimazione a agire in giudizio,ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, condannando la banca al pagamento delle spese di giudizio,


  SENTENZA

 

Articolo redatto dall’Avv. Alessia Cannarile


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