BUONI FRUTTIFERI POSTALI: L’OMESSA CONSEGNA DEL FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO ED IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL CAPITALE INVESTITO
RIMBORSO BUONI FRUTTIFERI POSTALI_ PRESCRIZIONE E INFORMATIVA_

BUONI FRUTTIFERI POSTALI: L’OMESSA CONSEGNA DEL FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO ED IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL CAPITALE INVESTITO.
Tribunale Pavia, 25 Gennaio 2024. Est. Caterbi.
Sul tema della validità e del rimborso di buoni fruttiferi postali è di recente intervenuto il Tribunale Ordinario di Pavia con sentenza del 24 gennaio 2024. Nel caso in esame, gli attori , in possesso di buoni fruttiferi postali della serie 18X, sottoscritti il 13 agosto 2007, per un valore complessivo di € 8.000, agivano in giudizio contro Poste Italiane la quale si era rifiutata di fornire l’importo loro spettante a causa della prescrizione dei titoli.
I consumatori, quindi, chiedevano la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c. ed il rimborso del capitale investito più gli interessi, a causa della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico al momento della sottoscrizione, fatto questo che avrebbe impedito loro di conoscere la data di scadenza e, di conseguenza, il termine di prescrizione per il rimborso.
Il Tribunale constatava che l'assenza di consegna del Foglio Illustrativo, e la conseguente mancanza di qualsiasi indicazione sulla durata o sulla scadenza degli investimenti in questione, non aveva permesso al ricorrente di essere a conoscenza della data di scadenza dei Buoni, rendendogli così ignoto l'inizio del periodo di prescrizione. Così si legge “la mancata consegna del foglio illustrativo, unita alla mancata indicazione sul titolo della data di durata dell’investimento, non abbia consentito ai ricorrenti di avere cognizione della data di scadenza dei buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione…. solo la consegna di quel documento specifico su supporto durevole avrebbe reso pienamente edotto l’investitore delle condizioni dell’investimento anche in epoca successiva alla sottoscrizione. Tale esigenza assume ancor più rilievo nel caso di specie laddove il trascorrere del tempo, unitamente alla mancata conoscenza del termine di scadenza dell’investimento, hanno comportato la perdita del diritto al rimborso del capitale e degli interessi per l’intervento della prescrizione..”Th
Il tribunale accoglieva, pertanto, la domanda degli attori, dichiarando la nullità del contratto e condannando Poste Italiane al pagamento di € 8.000 più interessi legali e spese processuali, riconoscendo ai ricorrenti il diritto al rimborso del capitale investito e degli interessi dovuti.
Articolo redatto dall’avv. Alessia Cannarile
Sentenza