119 T.U.B. E OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA.
DIRITTO BANCARIO_ OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE_

119 T.U.B. E OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE BANCARIA.
CORTE DI APPELLO DI TORINO SEZIONE - I SENTENZA DEL 3 NOVEMBRE 2023.
Nel D.Lg. n. 385/1993, c.d. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oltre che nei regolamenti collegati ad esso, sono previste norme di protezione del consumatore che trovano la loro fonte originaria nei principi generali che disciplinano i comportamenti delle parti nell’esecuzione dei rapporti contrattuali.
Tra queste norme, spicca in modo particolare l’art. 119 T.U.B., che disciplina il dovere di comunicazione e informazione della Banca verso il cliente. Specificatamente, il comma 4, statuisce il diritto del cliente di chiedere alla Banca la documentazione inerente le singole operazioni contabili poste in essere negli ultimi dieci anni, documentazione che dovrà essergli consegnata entro il termine di 90 giorni dalla richiesta.
Con la sentenza del 3 novembre 2023, la Sezione I della Corte di Appello di Torino, ha condiviso un principio già enunciato dal giudice di legittimità (Cass. Sez. i n.11733/99) relativamente all’obbligo di consegna della documentazione bancaria ex art 119 T.U.B.
La Corte, difatti, hastatuito che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione relativa al rapporto contrattuale instaurato con la Banca, anche se estinto, è un diritto che promana dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, chiarendo che “ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB, il diritto del cliente di ottenere dall’Istituto di credito la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell’ultimo decennio rappresenta un diritto sostanziale, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale; per il suo riconoscimento, non assume rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta (circostanza che esclude la necessità che tale utilizzo debba essere funzionale all’esercizio di diritti inerenti al rapporto contrattuale). Per contro, la Banca, sulla quale ricade l’obbligo di consegna (che presuppone l’onere di diligente custodia), non potrà invocare (come accade nella specie) l’estinzione di esso a causa della irreperibilità della documentazione, quale conseguenza delle vicende societarie che l’hanno coinvolta”.
Pertanto, “il diritto di ottenere le comunicazioni relative ai rapporti bancari in essere (o già estinti per volontà delle parti o per altra causa) ed il correlativo dovere di rendere dette informazioni (che si estrinseca anche nell’obbligo di consegna di documenti inerenti il rapporto), trovano quindi riscontro nell’obbligo di ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminemlaedere, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte laddove non rappresentino un apprezzabile sacrificio a carico della parte tenuta all’adempimento”.
Articolo redatto dalla Dr.ssa Alessia Cresciullo